TRASFERIMENTO ALL’ESTERO E ISCRIZIONE A.I.R.E.
I cittadini italiani che trasferiscono all’estero la propria residenza possono chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) in uno dei seguenti modi.
Dove iscriversi
Nel Comune di residenza. I residenti in Peveragno si devono rivolgere all’Ufficio anagrafe. Si consiglia, per facilitare le operazioni di iscrizione, la presentazione di documentazione attestante l’effettivo trasferimento all’estero (es: contratto di lavoro, contratto di affitto, permesso di soggiorno). Si dovrà, in ogni caso, presentare dichiarazione all’Ufficio consolare della Circoscrizione di emigrazione entro 90 giorni dalla data di emigrazione.
Nell’Ufficio consolare italiano
Occorre presentarsi direttamente all’Ufficio consolare della Circoscrizione di emigrazione entro 90 giorni dalla data di espatrio.
Perché iscriversi
L’iscrizione nell’A.I.R.E. consente di mantenere il diritto al voto e di ottenere il rilascio dei seguenti certificati dagli uffici comunali:
Il giudice tutelare competente per territorio è quello del luogo di residenza dei minori. Per i minori residenti all’estero l’autorizzazione è rilasciata dagli Uffici consolari italiani della Circoscrizione di emigrazione.
Servono a comprovare l’autenticità di una fotografia, di una firma, di una copia, di un documento. Vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:
Copie (D.P.R. 445/2000)
Consiste in un’attestazione di conformità con un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Puó essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso, o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco (Anagrafe). Il cittadino puó autenticare le copie degli atti e documenti, producendo gli originali degli stessi unitamente alla copia da autenticare. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.
Sottoscrizioni (firme) (D.P.R. 445/2000)
Consiste nell’attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o al funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma in calce alle dichiarazioni è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione. N.B.: il D.P.R. 445/2000 prevede che le firme sulle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione e a gestori di pubblici servizi, nonché le domande di concorso non debbano più essere autenticate. Vedi voce Autocertificazione
Fotografie
Per il rilascio delle fotografie legalizzate per passaporto, porto d’armi, licenza di caccia e pesca, patente di guida o nei casi previsti dalla legge l’autentica puó effettuarsi solo in presenza dell’interessato. Per i soggetti minorenni l’autentica, relativamente ai casi sopra esposti e per la conduzione di ciclomotori (dai 14 ai 15 anni), è consentita solo in presenza del genitore esercente la potestà o del tutore.
Cosa occorre per l’ Autenticazione
N.B.: LE AUTENTICAZIONE VENGONO RILASCIATE IN MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 CON RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA
L’ autocertificazione è resa valida dalla firma dell’interessato.
All’ ufficio pubblico che ne ha fatto richiesta puó essere consegnata direttamente, oppure puó essere inviarla per posta tradizionale o telematica, o via fax, oppure essere consegnata da altri.
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445).
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.
L’autocertificazione è esente dall’imposta di bollo e totalmente gratuita