La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r.
4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali:
accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per
tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Per maggiori informazioni è disponibile in allegato il testo completo del DD 40/A1822A/2022 del 14/01/2022