FACCIAMO CHIAREZZA
Il divieto di combustione dei residui vegetali per le aziende agricole, imposto dalla D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, è terminato il 15 aprile, quindi dal 16 aprile è possibile procedere con la combustione di residui vegetali, ovviamente con i soliti limiti di quantità e di modalità.
📌Ricordiamo a tutti che il Regolamento di Polizia Rurale del Comune (di cui pubblichiamo un estratto) recita:
L’accensione dei fuochi, è consentita alle seguenti condizioni:
• il materiale combustibile dovrà essere composto unicamente da rami, fogliame e sterpaglie opportunamente essiccato al fine di non generare fumo molesto.
• si potrà dar luogo alle accensioni solamente nei periodi in cui non vi sia vento, in modo tale che il fumo si libri solo verso l’alto, perpendicolarmente al terreno e, qualora durante la combustione si verifichi un repentino cambiamento climatico che causi una variazione alla direzione del fumo, creante una immissione molesta nella proprietà altrui, il responsabile dovrà immediatamente provvedere allo spegnimento del fuoco.
• il fuoco dovrà sempre essere custodito sino al suo completo spegnimento al fine di evitare qualsiasi rischio di propagazione incontrollata.
❗Ricordiamo che per le aziende agricole è permessa la combustione di non più di 3 metri cubi per ettaro al giorno.
🔥
RISCHIO INCENDI: Ad oggi non vi è in vigore un'ordinanza di divieto per massima pericolosità di incendio, è quindi teoricamente possibile accendere fuochi anche a meno di 100 metri dai boschi.
Vista la generale situazione di siccità e i recenti incendi si raccomanda comunque molta prudenza nella gestione del fuoco in montagna e nei boschi.